Statuto associativo
STATUTO
TING SPAZZAVENTO APS
In questa sezione potrai trovare lo statuto di Associazione Ting Spazzavento APS in formato integrale. Lo statuto associativo è il contratto che regola tutta l’attività associativa ed il rapporto dei propri soci con l’ente.
ART. 1
(Denominazione, sede e durata)
E’ costituita, ai sensi del Codice Civile e del Codice del Terzo Settore – CTS (Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni), una associazione senza scopo di lucro avente la seguente denominazione: “TING SPAZZAVENTO APS”, da ora in avanti detta “Associazione”, con sede legale nel Comune di Bologna, e con durata illimitata per lo svolgimento in favore dei propri soci, di loro familiari, o di terzi di attività di interesse generale.
La variazione della sede legale nell’ambito del suddetto Comune non comporta modifica statutaria.
L’acronimo APS acquista efficacia con l’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (Runts).
ART. 2
(Scopo, finalità, attività)
L’Associazione ha come scopo:
a) l’esercizio e la diffusione di tecniche e pratiche di vita volte allo sviluppo e cura del corpo umano a scopo preventivo e di mantenimento del benessere psico-fisico e relazionale;
b) la conoscenza e la pratica delle teorie orientali e occidentali, e in generale del mondo, sui fenomeni psico-motori energetici e funzionali dell’organismo umano secondo i principi delle medicine tradizionali;
c) la promozione, l’organizzazione e la gestione di attività culturali, formative, educative, preventive, terapeutiche, riabilitative e assistenziali;
d) più in generale l’interesse verso tutte quelle discipline e attività promoventi la salute, tramite lo studio, la ricerca e le applicazioni pratiche all’interno di un modello culturale di medicina integrata.
e) La creazione di un punto di incontro di diverse figure nel campo del benessere e della salute, con finalità di ricerca, divulgazione, integrazione, ai fini di diffondere la cultura di una visione olistica della salute degli esseri viventi.
f) La diffusione di una consapevolezza di unicità tra la vita individuale e il suo ambiente; dove le due entità sono mutuamente interrelate e operano insieme, creativamente.
g) La definizione e promozione del ruolo del Naturopata e dell’insegnamento delle materie in ambito Naturopatia, interagendo a livello istituzionale con i comitati scientifici e gli amministratori pubblici o associazioni che deliberano in tal senso.
L’Associazione è democratica, apartitica, aperta a tutti senza discriminazioni di genere, distinzioni di sesso, di etnia, di lingua, di religione, di ideologia politica, di condizioni personali e sociali.
L’Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, e svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, di cui all’art. 5, co. 1 CTS, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi:
a) Lettera d) dell’art.5 del CTS: educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
b) Lettera h) dell’art.5 del CTS: ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
c) Lettera i) dell’art.5 del CTS organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
d) Lettera k) dell’art.5 del CTS: organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
e) Lettera s) dell’art.5 del CTS: agricoltura sociale, ai sensi dell’articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’Associazione intende svolgere:
a) l’esercizio e la diffusione di tecniche e pratiche di vita volte allo sviluppo e cura del corpo umano a scopo preventivo e di mantenimento del benessere psico-fisico e relazionale;
b) l’insegnamento della Naturopatia per trasmettere la conoscenza e la pratica delle teorie orientali e occidentali, e in generale del mondo, sui fenomeni psico-motori energetici e funzionali dell’organismo umano secondo i principi delle medicine tradizionali;
c) la promozione, l’organizzazione e la gestione di attività culturali, formative, educative, preventive, terapeutiche, riabilitative e assistenziali;
d) tutte le attività funzionali allo sviluppo dell’interesse verso tutte quelle discipline e attività promoventi la salute, tramite lo studio, l’insegnamento, la ricerca e le applicazioni pratiche all’interno di un modello culturale di medicina integrata.
e) La creazione di un punto di incontro di diverse figure nel campo del benessere e della salute, con finalità di ricerca, divulgazione, integrazione, ai fini di diffondere la cultura di una visione olistica della salute degli esseri viventi.
f) La diffusione di una consapevolezza di unicità tra la vita individuale e il suo ambiente; dove le due entità sono mutuamente interrelate e operano insieme, creativamente.
L’Associazione, inoltre, organizza iniziative e servizi, attività culturali, turistiche e ricreative atte a soddisfare le esigenze di conoscenza, di benessere, di svago e di riposo dei soci, dei loro familiari e di terzi.
A questi fini l’Associazione si propone di organizzare corsi e stage residenziali e non.
L’Associazione può realizzare pubblicazioni di libri, riviste, documenti, video e strumenti comunicativi; potrà inoltre esercitare attività di diffusione del pensiero attraverso stampa, tv, radio, web e tutti i mezzi passati, presenti e futuri, distribuendo sia i propri che gli altrui beni, prodotti e servizi, anche per corrispondenza.
Potrà infine stipulare intese, convenzioni, protocolli d’intesa, collaborazioni, comunque esercitare attività con Enti Pubblici, Enti Locali e persone fisiche e giuridiche, italiani e stranieri, per iniziative previste istituzionalmente.
Per lo svolgimento delle suddette attività l’Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma libera e gratuita dai propri soci e dai propri Volontari
L’Associazione può avvalersi, per lo svolgimento delle attività di interesse generale ed il perseguimento delle finalità, anche di prestazioni retribuite di lavoro dipendente o autonomo secondo i limiti e le modalità stabiliti dalla normativa vigente.
L’Associazione può inoltre assumere tutte le iniziative e svolgere tutte le attività, ivi compresa la stipulazione di accordi di collaborazione, convenzioni con organizzazioni italiane ed estere ovvero la promozione e/o la partecipazione in altre associazioni e fondazioni, che siano giudicate necessarie od utili per il conseguimento delle proprie finalità.
L’Associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del Terzo Settore, anche a carattere commerciale, attività diverse, da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale 19 Maggio 2021, n. 107.
L’individuazione delle attività diverse sarà successivamente operata da parte dell’Organo Direttivo.
L’Associazione può esercitare, a norma dell’art. 7 del Codice del Terzo Settore, attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico e delle Linee Guida approvate con Decreto Ministeriale del 9 giugno 2022.
ART. 3
(Ammissione e numero degli associati)
Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.
Possono aderire all’Associazione le persone fisiche maggiorenni, altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle APS associate, che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell’Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.
L’Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.
Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all’Organo Direttivo una domanda che contenga:
– l’indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
– la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
L’Organo Direttivo, nella persona del Segretario, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.
La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata, a cura del Segretario, nel libro degli associati.
L’Organo Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall’Organo Direttivo, chi l’ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.
Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall’art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
L’Organo Direttivo può emettere un regolamento che definisce diverse categorie di associati, diverse quote e modalità di ammissione.
I diritti di partecipazione all’Associazione non sono trasferibili.
Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.
ART. 4
(Diritti e obblighi degli associati)
L’ordinamento interno dell’Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.
Gli associati hanno il diritto di:
– eleggere gli organi associativi;
– essere eletti negli organi associativi (se maggiorenni);– essere informati sulle attività dell’Associazione e controllarne l’andamento;
– concorrere all’elaborazione ed approvare il programma di attività;
– prendere visione dei bilanci ed esaminare i libri associativi mediamente richiesta scritta inviata all’indirizzo email dell’Associazione;
– riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l’Associazione.
Gli associati hanno l’obbligo di:
– rispettare il presente Statuto, gli eventuali Regolamenti interni e le delibere degli organi sociali;
– versare la quota associativa (se prevista) secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall’Assemblea;
– mantenere una condotta civile e morale nella partecipazione all’attività dell’Associazione, mantenere una condotta di rispetto verso gli altri soci e verso gli organismi sociali nonché verso il buon nome dell’Associazione;
– assumersi la responsabilità dei dati comunicati in sede di richiesta di ammissione a socio, come da Art.3, mantenendoli aggiornati previa immediata comunicazione di variazione da inviare all’Organo Direttivo.
ART. 5
(Perdita della qualifica di associato)
La qualifica di associato si perde per morte, recesso, decadenza automatica o esclusione.
L’associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, dei Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all’Associazione, può essere escluso dall’Associazione mediante deliberazione dell’Organo Direttivo e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato.
La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all’associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.
L’associato può sempre recedere dall’Associazione.
L’associato decade automaticamente dall’Associazione, senza necessità di alcuna deliberazione da parte di un organo associativo, per mancato pagamento della quota associativa entro il termine di scadenza dell’iscrizione.
Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all’Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.
ART. 6
(Organi)
Sono organi dell’Associazione:
– l’Assemblea;
– l’Organo Direttivo (composto da Presidente, Tesoriere e Segretario);
– l’Organo di Controllo, ove nominato.
ART. 7
(Assemblea)
Nell’Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 1 mese, nel libro degli associati, siano esse persone fisiche o giuridiche, in regola con il versamento della quota associativa.
Ciascun associato ha un voto.
Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione nei limiti previsti dal art. 24 c.3 del Cts.
La convocazione dell’Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l’ora di prima e seconda convocazione e l’ordine del giorno, spedita o inviata ai soci tramite posta elettronica o sms, almeno 7 giorni prima della data fissata per l’Assemblea all’indirizzo risultante dal libro degli associati.
L’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno entro il quarto mese dalla chiusura dell’esercizio, per l’approvazione del Bilancio di esercizio.
L’Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno la metà degli associati.
L’Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:
– nomina e revoca i componenti dell’Organo Direttivo, dell’Organo di Controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
– approva il Bilancio di esercizio ed il Bilancio sociale quando previsto dalla legge;
– delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
– delibera sulle modificazioni dell’Atto costitutivo o dello Statuto;
– approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
– fissa la quota associativa e i servizi ai soci;
– delibera eventualmente l’ammontare del compenso dei componenti degli organi;
– delibera lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione dell’eventuale patrimonio residuo;
– delibera la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione;
– delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall’Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.
Si può prevedere l’intervento all’Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l’espressione del voto in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota, e a condizione che sia espressamente previsto nella comunicazione scritta di convocazione.
L’Assemblea delibera a maggioranza dei presenti.
Nelle deliberazioni di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti dell’Organo Direttivo non hanno voto.
Per modificare lo statuto l’Assemblea dovrà essere rappresentata per almeno tre quarti dei soci e il voto deve essere a maggioranza. In seconda convocazione invece si accetterà un 20% dei soci ed il voto sarà sempre a maggioranza. In caso di mancato raggiungimento del quorum previsto, si procederà ad una nuova convocazione da programmare almeno 15 gg dopo la data della precedente convocazione e sarà necessaria la maggioranza dei due terzi dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione è necessaria la maggioranza di tre quarti degli associati, senza possibilità di deroga.
Per deliberare la trasformazione, fusione o scissione dell’Associazione l’Assemblea dovrà essere rappresentata da almeno tre quarti dei soci e il voto deve essere a maggioranza. In seconda convocazione invece si accetterà il 50% dei soci e il voto sarà sempre a maggioranza. In caso di mancato raggiungimento del quorum previsto, si procederà ad una nuova convocazione da programmare almeno 15 gg dopo la data della precedente convocazione e sarà necessaria la maggioranza dei due terzi dei presenti.
Per deliberare la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione che proporrà un segretario verbalizzante eletto in seno alla stessa.
Le votazioni avvengono per alzata di mano. Saranno possibili votazione con strumenti telematici.
Le deliberazioni assembleari sono riportate sul libro verbali a cura del segretario che li firma insieme al Presidente. Il verbale e gli atti verbalizzati sono esposti all’interno della sede sociale durante i 15 gg. Successivi alla loro formazione, e restano successivamente agli atti a disposizione dei soci per la loro consultazione.
Per quanto non disciplinato nel presente statuto si applicano gli eventuali regolamenti emessi dall’Organo Direttivo e approvati dall’Assemblea dei soci relativi allo svolgimento delle Assemblee dei soci, dell’elezione dei consiglieri e dell’attribuzione di compiti specifici a soci all’interno delle attività sociali o di rappresentanza temporanea dell’Associazione in contesti e occasioni specifiche.
ART. 8
(Organo Direttivo)
L’Organo Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.
L’Organo Direttivo è formato da tre componenti (il Presidente, il Tesoriere e il Segretario) scelti tra gli associati e nominati dall’Assemblea per la durata di 6 anni con possibilità di essere rieletti per un secondo mandato.
Qualora, per qualunque ragione, dovesse il venir meno un componente, l’Organo Direttivo ha l’obbligo, senza indugio, di convocare l’Assemblea per la nomina dei nuovi membri che rimarranno in carica fino alla scadenza dell’Organo.
L’Organo Direttivo può, ove lo ritenga opportuno, attribuire deleghe specifiche e temporanee a soci per lo svolgimento di compiti utili all’organizzazione e alla gestione dell’attività.
La revoca di uno o più componenti dell’Organo Direttivo può avvenire esclusivamente a seguito di violazioni di quanto stabilito nel presente statuto e nel caso di organizzazione o gestione di attività ritenute lesive, incompatibili o in contrapposizione con l’Associazione.
La convocazione dell’Organo Direttivo avviene a cura del Presidente o da persona da lui delegata, ogni qual volta si renda necessario, mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l’ora, l’ordine del giorno, spedita almeno 7 giorni prima della data fissata per il suddetto Organo. La convocazione può avvenire anche per via telematica.
Si può prevedere l’intervento all’Organo Direttivo anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l’espressione del voto in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’amministratore che partecipa e vota, e a condizione che sia espressamente previsto nella comunicazione scritta di convocazione.
L’Organo Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. È da ritenersi valido il Consiglio dell’Organo Direttivo non formalmente convocato in presenza della totalità dei componenti.
Le deliberazioni dell’Organo Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.
I Componenti dell’Organo Direttivo sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni. Il Componente dell’Organo Direttivo che non si presenta ingiustificatamente a tre riunioni consecutive, decade.
Rientra nella sfera di competenza dell’Organo Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell’Assemblea o di altri organi associativi.
In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:
– nominare le cariche all’interno dell’Organo Direttivo;
– deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
– stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
– individuare le attività diverse di cui all’art.6 del CTS da svolgere in armonia con le finalità sociali e documentarne il carattere secondario e strumentale secondo quanto previsto dall.art.13 c.6 del CTS nella relazione al bilancio o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa.
Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
ART. 9
(Presidente)
Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione – nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio – e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.
Il Presidente è eletto dal Consiglio dell’Organo Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.
Il Presidente dura in carica quanto l’Organo Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall’Assemblea, con la maggioranza dei presenti.
Il Presidente può in casi di urgenza assumere provvedimenti di normale competenza dell’Organo Direttivo che dovranno essere sottoposti a ratifica nel primo Consiglio utile.
Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e l’Organo Direttivo, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest’ultimo in merito all’attività compiuta.
Il Presidente ha facoltà di nominare una Giunta (composta da un minimo di tre a un massimo di nove soci) per farsi aiutare nello svolgimento dei suoi compiti e ai membri della quale può delegare poteri e attività.
ART. 10
(Segretario)
Il Segretario supporta il Presidente nella maggior parte degli adempimenti relativi alla normale gestione dell’Associazione. In particolare:
– partecipa alla nomina del Presidente;
– convoca l’Assemblea dei soci;
– assicura l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
– formula i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall’Assemblea;
– predispone tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio;
– delibera l’ammissione degli associati;
– tiene i Libri e i Registri dell’Associazione.
Il Segretario dura in carica quanto l’Organo Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall’Assemblea, con la maggioranza dei presenti.
In caso di assenza del Presidente, o impossibilità temporanea ad assolvere alle sue funzioni, opera come sostituto temporaneo.
ART. 11
(Tesoriere)
Il Tesoriere supporta il Presidente in tutti gli atti che riguardano il bilancio dell’Associazione e la movimentazione della cassa, i rapporti con gli Istituti di Credito e la tenuta dei libri contabili.
In particolare:
– predispone il Bilancio di esercizio e l’eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
– negozia con gli Istituti di Credito e Finanziari le condizioni dei rapporti in essere e ne assicura la gestione ordinaria, il monitoraggio e l’esecuzione dei mandati di pagamento o incasso, in coerenza con le finalità dell’associazione e in attuazione delle cornici approvate dall’Assemblea;
– predispone tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
– cura la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’Associazione o ad essa affidati;
– individua le attività diverse di cui all’art.6 del CTS da svolgere in armonia con le finalità sociali e documentarne il carattere secondario e strumentale secondo quanto previsto dall.art.13 c.6 del CTS nella relazione al bilancio o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa.
In caso di assenza del Presidente, o impossibilità temporanea ad assolvere alle sue funzioni, opera come sostituto temporaneo, laddove il Segretario sia impossibilitato a sua volta.
ART. 12
(Organo di controllo)
L’Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.
I componenti dell’Organo di Controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
L’Organo di Controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la Revisione legale dei conti. In tal caso l’Organo di Controllo è costituito da Revisori legali iscritti nell’apposito registro.
L’Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale Bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il Bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall’Organo di Controllo.
I componenti dell’Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
ART. 13
(Revisione legale dei conti)
Se l’Organo di Controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l’associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.
ART. 14
(Patrimonio)
Il patrimonio dell’Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale.
Il Patrimonio, i Contributi e le Elargizioni poste in essere sia da soggetti pubblici che privati, hanno il fine di garantire il funzionamento dell’Associazione, la realizzazione dei suoi scopi e la copertura di eventuali disavanzi di gestione.
Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere totalmente destinati agli scopi istituzionali dell’Associazione, riguardanti le attività statutariamente previste.
ART. 15
(Divieto di distribuzione degli utili)
L’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
ART. 16
(Risorse economiche)
L’Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di interesse generale di cui all’art. 5 CTS, proventi da attività diverse di cui all’art. 6 CTS e proventi da attività di raccolta fondi di cui all’art. 7 CTS.
ART. 17
(Bilancio di esercizio)
L’esercizio sociale si intende dal 1 dicembre di ogni anno al 30 novembre dell’anno successivo.
L’Associazione deve redigere il Bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo dicembre di ogni anno.
Esso è predisposto dal Tesoriere e viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il Bilancio e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro il 30 giugno.
Il Tesoriere documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all’art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.
ART. 18
(Libri e Registro)
L’Associazione deve tenere il:
– libro degli associati, tenuto a cura del Segretario;
– registro dei Volontari, tenuto a cura del Segretario e vidimato ai sensi della Nota Ministeriale n. 12675 del 14 settembre 2022;
– libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura Segretario;
– libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo Direttivo, tenuto a cura del Segretario;
– libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di Controllo, se nominato, tenuto a cura dello stesso organo;
– libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell’organo cui si riferiscono.
ART. 19
(Volontari)
I Volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per i fini dell’Associazione.
L’attività dei Volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
L’attività dei Volontari verrà disciplinata da un apposito regolamento emesso dall’Organo Direttivo e affidata ad un socio identificato dall’Organo Direttivo.
Ai Volontari possono essere rimborsate dall’Associazione le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’Organo Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.
Le spese sostenute dai Volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall’art. 17 del CTS.
I Volontari sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi del art. 18 del CTS.
La qualità di Volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro con l’Associazione sia esso subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’Associazione.
ART. 20
(Lavoratori)
L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.
In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% del numero dei Volontari o al 20% del numero degli associati.
ART. 21
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)
In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo Settore.
L’Assemblea che delibera lo scioglimento provvede alla nomina di uno o più liquidatori.
ART. 22
(Rinvio)
Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.